PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari, disposta dal comma 1, nonché le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.